La GESTIONE RIFIUTI 4.0 si suddivide in 3 macro aree :
- GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI RIFIUTI
- VERIFICA E CONSULENZA PER LA CREAZIONE DI UN DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI ADEGUATO
- CONSULENZA PER AVVIARE CORRETTAMENTE IL RECUPERO DEI PROPRI RIFIUTI E/O SMALTIMENTO
Di seguito vi illustrerò le caratteristiche e le modalità operative delle tre attività.
Gestione a amministrazione dei rifiuti
Nel contesto della gestione e amministrazione dei rifiuti, utilizziamo un sistema di gestione telematica dei registri di carico e scarico che ci consente di eseguire le operazioni con frequenza quindicinale, rispettando scrupolosamente i tempi stabiliti dalla normativa.
Tuttavia, è importante sottolineare che i carichi registrati vengono sottoposti a tre controlli prima della registrazione definitiva. Il nostro consulente, che visita regolarmente l’azienda, effettua il primo controllo, mentre il nostro sistema informatico esegue automaticamente il secondo controllo.
Il terzo e ultimo controllo viene eseguito dai nostri esperti operatori, specializzati nella gestione dei rifiuti 4.0, al fine di ridurre drasticamente la possibilità di errori.
In questa fase di gestione e amministrazione dei rifiuti, ci occupiamo inoltre dell’elaborazione e dell’invio telematico della dichiarazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), conformemente alle modalità e ai tempi previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
Verifica e consulenza per la creazione di un deposito temporaneo adeguato dei rifiuti
Nel contesto relativo alla verifica e consulenza per l’implementazione di un adeguato deposito temporaneo per i rifiuti, è fondamentale evidenziare che la responsabilità del rifiuto ricade sempre sul produttore dello stesso.
Di conseguenza, un’impropria e scorretta gestione potrebbe comportare sanzioni da parte delle autorità competenti, le quali potrebbero essere significative.
Al fine di evitare situazioni sgradevoli, uno dei nostri consulenti si recherà periodicamente presso l’azienda per valutare insieme al responsabile dei rifiuti le soluzioni da adottare per istituire un deposito temporaneo adeguato per i rifiuti.
Il consulente si impegnerà a garantire il regolare svolgimento delle attività e fornirà etichette contenenti le informazioni necessarie per l’identificazione del rifiuto, che saranno applicate sugli imballaggi dei rifiuti.
Allo stesso tempo, il consulente determinerà la categoria del rifiuto e si occuperà della compilazione dei documenti necessari per lo smaltimento corretto. Inoltre, all’interno di questa attività, ci occuperemo anche di elaborare e inviare al cliente la dichiarazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) conformemente alle modalità e ai termini stabiliti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
Consulenza per avviare correttamente il recupero dei propri rifiuti e/o lo smaltimento
Per quanto riguarda il terzo aspetto, il nostro obiettivo è fornire al cliente soluzioni efficaci per avviare il recupero di ogni tipo di rifiuto, nel rispetto dei tempi stabiliti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
Qualora richiesto dal cliente, siamo in grado di consigliare alternative di smaltimento per ottimizzare i costi. Effettueremo noi stessi il controllo e la gestione dei rifiuti 4.0, verificando la validità delle autorizzazioni dei trasportatori e degli smaltitori di rifiuti speciali.
Inoltre, possiamo garantire le migliori quotazioni del momento per le batterie esauste EER 160601. Assicuriamo un peso accurato sul luogo, offrendo un vantaggio economico che pochi possono garantire.
Infine, è importante ricordare che la questione dei rifiuti è in costante evoluzione a seguito dell’entrata in vigore del decreto dal 26 settembre 2020, che apporta modifiche al D.Lgs 152/2006. Pertanto, è fondamentale avere a disposizione personale qualificato in questo campo per consentire alle aziende di operare senza il rischio di incorrere in sanzioni.
In particolare, il D.Lgs n. 116/2020 recepisce le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e 2018/852, introducendo nuove misure, alcune da adottare immediatamente, mentre altre entreranno in vigore in seguito.
GESTIONE RIFIUTI 4.0
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Compilazione e conservazione del registro cronologico di carico e scarico
La pratica di conservare i registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariata per coloro che erano già obbligati a farlo in precedenza, almeno fino all’implementazione del sistema di tracciabilità, come previsto dall’articolo 188-bis.
Tuttavia, le imprese con meno di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi non sono tenute a conservare i registri di carico e scarico. Invece, cambia il modo in cui i registri vengono gestiti e il periodo di conservazione viene ridotto da 5 a 3 anni.
È importante sottolineare che nei registri è necessario includere informazioni anche riguardanti la quantità di materiali e prodotti derivanti dalle attività di recupero. Al momento, tuttavia, non è possibile inserire nel registro informazioni che non riguardano direttamente i rifiuti, poiché tali sezioni non sono presenti nei moduli attualmente disponibili.
Formulario dei rifiuti e trasporto
Il nuovo provvedimento introduce la possibilità per il trasportatore di inviare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), una copia digitale del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) al produttore. Tuttavia, il trasportatore è tenuto a conservare il documento originale o a inviarlo direttamente al produttore.
I termini per la conservazione dei formulari subiscono una riduzione, passando da cinque a tre anni come previsto in precedenza. Inoltre, è stata introdotta un’alternativa al tradizionale formulario vidimato: è possibile acquisire i FIR attraverso un’applicazione dedicata che consente di scaricare formati con un numero identificativo dai siti ufficiali delle camere di commercio.
Gestione e responsabilità dei rifiuti
Il recente Decreto sui Rifiuti 116/2020 apporta alcune precisazioni riguardo alle responsabilità nella gestione dei rifiuti. La responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento viene esclusa quando il produttore ha affidato i rifiuti a soggetti autorizzati ad effettuare tali attività come precedentemente menzionato.
Inoltre, la responsabilità del produttore viene esclusa quando ha ricevuto il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) entro tre mesi dalla data in cui il trasportatore avrebbe dovuto consegnare i rifiuti. Questo documento deve essere firmato e datato dal destinatario stesso.
È stato stabilito che è possibile inviare la quarta copia del FIR tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ma il documento originale deve essere obbligatoriamente conservato dal trasportatore. Una nuova disposizione introdotta dal decreto, in vigore dal 26 settembre 2020, riguarda le operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, identificate rispettivamente come D13, D14 e D15.
La novità principale riguarda l’obbligo per il produttore dei rifiuti di ottenere un documento che attesti lo smaltimento effettuato, il quale deve essere sottoscritto dal responsabile dell’impianto. Questo documento deve includere i dati del titolare, dell’impianto, il peso dei rifiuti e il tipo di smaltimento effettuato.
La classificazione dei rifiuti
A partire dal 31 dicembre 2020, il sistema nazionale per la tutela dell’ambiente (SNTA) richiede l’osservanza delle Linee Guida volte a agevolare i produttori nella categorizzazione dei codici rifiuto.
Etichettatura ambientale degli imballaggi
Le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo del 3 settembre 2020, n.116, che include le direttive europee miranti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti, favoriscono il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti urbani.
Conformemente al decreto, è necessario applicare un’etichetta su ogni imballaggio di rifiuto al fine di agevolarne il recupero e lo smaltimento. L’etichetta contiene una serie di informazioni sia sul rifiuto che sulla composizione degli imballaggi, al fine di facilitarne lo smaltimento corretto.
Tuttavia, la normativa non specifica chi sia responsabile dell’etichettatura, se il produttore o l’utilizzatore dell’imballaggio. È il Ministero della Transizione Ecologica a indicare chi ha l’obbligo di effettuare l’etichettatura, evidenziando che sia il produttore che l’utilizzatore devono occuparsene.
È quindi necessario stipulare accordi specifici tra le parti interessate. Nel caso in cui sia l’utilizzatore a etichettare l’imballaggio, il produttore si impegna a fornire tutti i dati necessari per effettuare l’etichettatura corretta.
