Formulario rifiuti, obblighi di legge, come e dove vidimarlo
Il FIR o Formulario di Identificazione dei Rifiuti è un documento di accompagnamento necessario per trasportare i rifiuti, previsto dal D.M. 145/1998 e successive modificazioni, che ne regola le modalità di gestione. L’obiettivo è assicurare la tracciabilità e verificare se i processi di recupero e smaltimento vengono eseguiti secondo le norme vigenti.
Vediamo quando è obbligatorio, quando non è obbligatorio, chi deve compilarlo, sanzioni previste, dove vidimarlo e tutto quello che c’è da sapere sul Formulario di Identificazione dei Rifiuti.
Formulario Rifiuti: Normativa e Obblighi di Compilazione
Il formulario rifiuti normativa è fondamentale per la gestione corretta e trasparente dei rifiuti in Italia. Questa normativa, regolata dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, impone l’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) per ogni trasporto di rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi.
Il formulario rifiuti normativa richiede che il documento sia compilato in quadruplice copia e includa informazioni dettagliate come il codice CER, la descrizione del rifiuto, la quantità, l’origine e la destinazione finale.
La normativa stabilisce che il formulario deve essere vidimato presso la Camera di Commercio o altri enti autorizzati, per garantire la tracciabilità e la regolarità del trasporto. Il rispetto della normativa sul formulario rifiuti è cruciale per evitare sanzioni e assicurare una gestione responsabile dei rifiuti.
Comprendere a fondo il formulario rifiuti normativa aiuta le aziende a operare in conformità con le leggi vigenti, contribuendo al rispetto dell’ambiente e alla prevenzione di pratiche illecite. La corretta applicazione della normativa formulario rifiuti permette una maggiore trasparenza nelle operazioni di smaltimento e riciclo.
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Quando è obbligatoria la compilazione del Formulario Rifiuti
La compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti è obbligatoria nei seguenti casi:
- Per accompagnare il trasporto di qualsiasi tipo di rifiuto
- Per ciascun produttore o detentore che deve trasportare rifiuti
- Per tutte le operazioni di recupero o smaltimento a cui sono destinati i rifiuti
In generale, questo documento sostituisce gli altri documenti che accompagnano il trasporto dei rifiuti. Invece, per quanto riguarda il trasporto di rifiuti regolati dalle normative ADR e RID, devono essere accompagnati sia dal Formulario che da ulteriori documenti prescritta dalle norme stesse.
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Modello di Formulario Rifiuti: Normativa e Caratteristiche
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti attualmente in vigore è regolato dal Decreto Ministeriale n. 145/1998, intitolato “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22“. Questo documento è indispensabile per garantire la tracciabilità dei rifiuti, in particolare dei rifiuti speciali, durante le fasi di trasporto e smaltimento.
Evoluzioni Legate al RENTRI
Con l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), è previsto un adeguamento dei modelli di Formulario, come stabilito dalle scadenze normative. Questo cambiamento rappresenta un passo importante verso una gestione più digitale e trasparente dei rifiuti, consentendo un monitoraggio ancora più preciso delle attività legate al loro smaltimento.
Stampa e Numerazione del Formulario Rifiuti
I Formulari di Identificazione dei Rifiuti devono essere prodotti esclusivamente da tipografie autorizzate dal Ministero delle Finanze, in conformità con l’articolo 11 del D.M. Finanze del 29 novembre 1978, che attua il D.P.R. n. 627/78. Ogni formulario deve essere numerato in modo progressivo, includendo numeri di serie prestampati e, se necessario, prefissi alfabetici per identificare le diverse serie.
Questo sistema garantisce l’univocità di ogni formulario, riducendo al minimo il rischio di errori o duplicazioni. Il rispetto di queste regole assicura la conformità normativa per tutte le operazioni di gestione e trasporto dei rifiuti.
Quando non è obbligatorio compilare il Formulario Rifiuti
La compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti non è obbligatoria nei casi seguenti:
- Trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta, svolto dal produttore dei rifiuti stessi
- Gestori del servizio pubblico urbano
- Trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, svolto in modo saltuario e occasionale dal produttore dei rifiuti stessi, a patto che non siano superiori ai 30 kg o ai 30 lt giornalieri
- Trasporto di rifiuti speciali svolto in maniera occasionale e saltuaria dal produttore, allo scopo di conferirli al gestore con cui ha firmato una convenzione Per rifiuti speciali il riferimento è a quelli prodotti durante attività agricole, agro-industriali e silvicoltura
- Rifiuti sottoposti a spedizioni transfrontaliere (l’articolo 194 prevede fra i documenti anche il FIR)
- Spostamento dei rifiuti eseguito all’interno di un’area privata agricola delimitata e non oltre 15 chilometri da dove si trovano i rifiuti (art. 193, comma 9, D.lgs 152/2006) e successive modificazioni. E’ importante sottolineare che per trasporto “occasionale e saltuario” si intende massimo 4 trasporti all’anno o una quantità massima trasportata pari a 100 chilogrammi o 100 litri in questo periodo di tempo, come indica il comma 5 dell’art.
Inoltre, se si tratta di trasporto di rifiuti prodotti da piccoli interventi edili o attività di manutenzione, in alternativa al FIR può bastare documento di trasporto (DDT), come specificato al comma 19 e successive modificazioni.
Dove e come vidimare il Formulario Rifiuti
Il Formulario Rifiuti deve essere numerato e vidimato per poter essere utilizzato. Con il Vi.vi.Fir ( vidimazione virtuale del formulario) enti e imprese hanno la possibilità di produrre e vidimare il formulario di identificazione del rifiuto in autonomia, grazie ad un servizio che le Camere di Commercio mettono a disposizione online.
Per utilizzarlo è sufficiente registrarsi, cosa che non richiede alcun costo. Per provare il sistema è possibile andare all’indirizzo https://demovivifir.ecocamere.it , all’AREA DIMOSTRATIVA. Dopo l’accesso al portale, basta cliccare sul menu alla voce “Assistenza” per consultare la documentazione.

Si accede al servizio tramite autenticazione dell’identità digitale dell’ente o dell’impresa che desidera eseguire la vidimazione online. Se si tratta di ente il sistema effettua la verifica chiedendo la conferma della delega, mentre se si tratta di imprese chiede la conferma interagendo con il Registro delle Imprese.
Dopo aver inserito i dati anagrafici, il rappresentante dell’Impresa ha più opzioni:
- eseguire la vidimazione in prima persona
- delegare altre persone per accedere sempre mediante autenticazione
- richiedere le credenziali per eseguire l’accesso applicativo
Esistono due modalità per richiedere il numero univoco da inserire sul formulario di identificazione del rifiuto al posto della vidimazione digitale:
- On line accedendo al portale web Vi.Vi.Fir. In questo caso il sistema genera il numero univoco e permette all’utente di produrre un modello dal conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145 contrassegnato da un QR Code;
- In modo applicativo mediante il proprio sistema informatico.
Come stabilito dall’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.Lgs. 116/2020, che regola i formulari di identificazione del rifiuto, fino a quando non entra in vigore il decreto di cui all’articolo 188-bis, comma 1, è possibile produrre il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo, da compilarsi in duplice copia come richiesto dal decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145. Il formulario deve essere identificato da un numero univoco prodotto mediante specifica applicazione e attraverso i siti istituzionali delle Camere di Commercio.
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La vidimazione è gratuita e nel caso si decidesse di eseguirla senza l’uso di sistemi informatici ecco a chi rivolgersi:
- Camera di Commercio del territorio competente (CCIAA) si tratta della camera di commercio della provincia in cui legale l’impresa ha sede o quella della provincia in cui si trova l’Unità Locale presso cui viene custodito il formulario (come stabilito dall’articolo 190, commi 3 e 4, articolo 230, comma 4 ed articolo 266, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) e successive modificazioni.
- Agenzia delle Entrate – come previsto dal lgs. 152/2006 art. 193 e successive modificazioni.
Poiché il formulario è composto da quattro copie, tre delle quali sono a ricalco, è possibile vidimare solo la prima copia, a patto che sia visibile anche sugli altri fogli.
Per consentire alla camera di commercio o all’agenzia delle entrate di numerare e vidimare il formulario bisogna compilare le voci indicate nel frontespizio o nel primo foglio del modulo.
E’ possibile compilare la parte del frontespizio dopo la vidimazione ma prima che venga emesso il formulario. Come stabilito dall’art.4, comma 2, del DM 145/98, prima di utilizzare il formulario va registrata la fattura di acquisto dello stesso sul registro IVA acquisti, dove devono risultare gli estremi seriali e numerici.
Dove acquistare il Formulario e cosa contiene
I formulari rifiuti si possono acquistare solo presso le tipografie autorizzate dal Ministero dell’Economia e Finanze,come previsto dall’art.11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78. Su ciascun formulario devono essere apposti gli estremi dell’autorizzazione concessa alla tipografia e i dati che permettono di identificarla.
I formulari di identificazione rifiuti devono essere numerati con numeri di serie e progressivi prestampati, adottando anche prefissi alfabetici di serie. Il modello di identificazione rifiuti vigente è quello definito dal DM n. 145/1998, “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18 comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 5
febbraio 1997, n. 22″ e successive modificazioni.
Formulario Rifiuti e Registro di Carico e Scarico
Il formulario rifiuti è la parte essenziale dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti, perciò devono essere annotati:
- Sul registro di carico e scarico devono essere riportati gli estremi identificativi del formulario e devono corrispondere alla registrazione di scarico eseguita dal produttore/detentore.
- Sulla copia del formulario bisogna riportare il numero progressivo della registrazione di scarico effettuata sul relativo registro.
- L’esonero per i soggetti che non sono obbligati a compilare il Registro di Carico e Scarico deve risultare sul formulario da una indicazione specifica che va scritta nello spazio Annotazioni, come previsto dalla Circolare Ministero ambiente del 4 agosto 1998, parte 1 lett. l e successive modificazioni.
Chi deve compilare il Formulario
Come stabilito dall’art. 193, comma 2 del Testo Unico Ambientale, è il produttore o il detentore dei rifiuti ad avere l’obbligo di compilare il formulario di identificazione, e il trasportatore deve controfirmarlo. Il produttore o il detentore deve anche apporre la data in cui viene compilato il formulario.
Il documento deve essere compilato correttamente e in ogni sua parte devono essere riportate le giuste informazioni, che riguardano le caratteristiche qualitative, quantitative e pesa dei rifiuti. Inoltre, bisogna indicare il proprio nome e cognome nome, o ditta, ragione sociale, indicando con precisione il codice fiscale, il numero REA e la sede. La responsabilità di assegnazione del codice CER spetta sempre al il produttore o il detentore dei rifiuti.
Tuttavia, spesso capita che a provvedere alla compilazione del formulario rifiuti è il trasportatore, tuttavia la responsabilità per legge rimane sempre a carico del produttore o del detentore dei rifiuti.
Per evitare errori e sanzioni, è fondamentale che le imprese produttrici, quando capita che il formulario viene compilato anche dal trasportatore, accertino se le informazioni sono corrette e complete, in modo tale che risultino coerenti con i rifiuti da trasportare.
Come è composto un Formulario
Ciascun formulario si compone di quattro copie a ricalco e deve essere redatto in quattro copie, come previsto dall’art. 193 del D.lgs 152/2006 e successive modificazioni.
Tutte le copie devono contenere firma e data apposta dal produttore o da colui che detiene i rifiuti. Anche il trasportatore deve controfirmare il documento. La distribuzione delle 4 copie deve avvenire come segue:
- La prima copia resta al produttore o a colui che detiene i rifiuti, mentre le altre tre copie accompagnano il rifiuto fino a destinazione.
- La seconda copia resta al trasportatore, che la detiene anche dopo che il rifiuto viene consegnato all’impianto.
- La terza copia rimane all’impianto dove è stato portato il rifiuto.
- La quarta copia va al destinatario, che vi appone la data e la controfirmata, e la rinvia al produttore. Costui accerta che è tutto a posto e la custodisce insieme alla prima copia.
Con la quarta copia, in cui sono annotati il peso verificato del rifiuto giunto a destinazione e la firma da parte del destinatario, viene certificato il conferimento del rifiuto avvenuto in maniera corretta.
Restituzione quarta copia formulario rifiuti
La restituzione quarta copia formulario rifiuti porta con sé il carico della materia scartata constatata all’arrivo e la firma per approvazione da parte del ricevente, attesta ufficialmente la corretta e avvenuta consegna del materiale scartato. Tale documentazione deve essere restituita al fabbricante e può altresì essere inviata tramite il servizio di trasporto. Per legge questa procedura deve essere eseguita entro 90 giorni dopo il conferimento avvenuto. Invece, se si tratta di spedizioni transfrontaliere, può essere fatta entro 180 giorni. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.
Quando viene esclusa la responsabilità del produttore o del detentore
Come indica l’articolo 188, “Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti”.
Sempre lo stesso articolo sottolinea i casi in cui viene esclusa la responsabilità del detentore per quanto riguarda il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti. Ecco di quali casi si tratta:
- Nel caso i rifiuti vengono conferiti al servizio di raccolta pubblico
- Nel caso la quarta copia del formulario non arriva entro i termini previsti, produttore o il detentore dei rifiuti deve metterne a conoscenza la Provincia o Città Metropolitana, o la regione se si tratta di trasporto In questo modo la propria responsabilità viene declinata.
Invio della quarta copia tramite Pec
La quarta copia del formulario può essere inviata al produttore via PEC, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata, al posto dell’originale cartaceo. La copia viene inviata con la firma digitale e conservata in modo digitale. Nello specifico, il processo per inviare e conservare la quarta copia accreditata dal Ministero è il seguente:
- La quarta copia originale cartacea viene acquisita in formato PDF tramite scanner
- Viene firmata in modalità elettronica e senza necessità di marca temporale, come indicato dall’art. 3 del D.M 23/01/2004 e successive modificazioni.
- La quarta copia viene inviata via PEC al produttore del rifiuto
- Sempre la suddetta copia viene conservata nell’archivio in modalità elettronica con lo stesso software
- La scansione dell’originale cartaceo della quarta copia viene archiviata in armadi in metallo, resistenti al fuoco, in appositi locali dotati di Certificato di Prevenzione Incendi e su richiesta viene messo a disposizione del produttore o delle autorità.
Questa procedura di invio della quarta copia, della sua conservazione e archiviazione, è ammessa dal Ministero perché risponde ai requisiti richiesti dal Codice dell’Amministrazione Digitale. Si raccomanda però di fare in modo che il documento digitalizzato sia leggibile.
Cosa fare in caso di smarrimento del Formulario
Nel caso la prima o la quarta copia del Formulario dovessero smarrirsi, ecco cosa bisogna fare:
- Richiedere una fotocopia della 3° copia del formulario originale inviando una certificazione ai sensi delD.P.R. n.445/2000 – Art. 47 e successive modificazioni.
- Denunciare il fatto avvenuto alla Polizia Giudiziaria e allegare alla fotocopia la denuncia
- Custodire la documentazione per 5 anni
Sanzioni previste per il trasporto rifiuti senza Formulario
Se non vengono rispettate le normative che regolano il trasporto dei rifiuti si incorre in determinate sanzioni, come indicato nell’articolo 193 del Testo Unico Ambientale. Se i soggetti che hanno l’obbligo di emettere il documento non lo fanno sono soggetti alle seguenti sanzioni:
- Sanzione amministrativa da Euro 1.600,00 a Euro 9.300,00 per il trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario o non compilato correttamente o incompleto
- Sanzione penale di reclusione fino a due anni e confisca del mezzo di trasporto impiegato in caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza l’accompagnamento del formulario
Nel caso i dati possono essere ricostruiti tramite le informazioni riportate nei Registri di Carico e Scarico, al Catasto e nelle altre scritture contabili da tenere obbligatoriamente, si riduce la sanzione amministrativa e da 260,00 passa a 1.550,00 euro.
E’ altresì importante sottolineare che apporre informazioni false riguardo la composizione, la natura e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti è soggetta a sanzione secondo le disposizioni previste dall’articolo 483 del Codice Penale (per questo motivo è sempre meglio rivolgersi ad uno studio di consulenza rifiuti come Rebat Servizi SRL). L’articolo recita che chiunque attesta false informazioni in un atto pubblico viene punito con la reclusione fino a due anni.



