Che cos’è il Registro di carico e scarico rifiuti?
Il Registro di carico e scarico rifiuti è uno strumento fondamentale per tenere traccia di tutte le quantità di rifiuti prodotti e smaltiti da un’azienda. Indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal numero di dipendenti o dalle quantità di rifiuti generati, è obbligatorio mantenere il registro costantemente aggiornato. Questo registro rappresenta una panoramica del deposito dei rifiuti e richiede l’annotazione di tutti i rifiuti prodotti, non è sufficiente registrare solo il formulario al momento dello smaltimento.
Per l’azienda, questo compito riveste un’importanza cruciale e non può essere trascurato o affrontato con superficialità. Come per tutti gli adempimenti di rilevanza, sono previste sanzioni significative in caso di mancata tenuta del registro. Le sanzioni amministrative possono arrivare a importi superiori a €50.000,00, quindi è fondamentale adempiere correttamente a questo obbligo e mantenere il registro sempre aggiornato.
A cosa serve il Registro di carico e scarico dei rifiuti?
Il Registro di carico e scarico dei rifiuti, insieme al formulario, riveste un ruolo essenziale nella tracciabilità dei rifiuti, documentando la loro produzione e il loro invio per recupero o smaltimento. Inoltre, il registro consente alle autorità competenti di effettuare controlli accurati.
Normativa di riferimento
La normativa attualmente in vigore che regolamenta il registro comprende diversi articoli e disposizioni, tra cui l’art. 188-bis del d.lgs. 152/2006, che riguarda il controllo della tracciabilità dei rifiuti, l’art. 190 del d.lgs. 152/2006, che disciplina il registro di carico e scarico, e l’art. 258 del d.lgs. 152/2006, che affronta le violazioni degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.
Inoltre, il Decreto Ministeriale Ambiente del 1° aprile 1998, n. 148, approva il modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti, mentre la Circolare Ambiente/Industria del 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, fornisce istruzioni dettagliate sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.
Rispettare la normativa e utilizzare correttamente il Registro di carico e scarico dei rifiuti è fondamentale per garantire la tracciabilità e la gestione adeguata dei rifiuti prodotti dall’azienda.
Il registro, dunque, insieme al Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), è uno strumento molto importante e deve essere presente in ciascuna sede operativa. Prima di essere utilizzato deve essere però vidimato. Per la vidimazione bisogna recarsi presso l’ufficio della Camera di Commercio del territorio competente (link diretto al sito ufficiale). Il registro va custodito per tre anni da quando è stata effettuata l’ultima registrazione.
Normativa sull’obbligo tenuta registro rifiuti
L’obbligo della tenuta del registro rifiuti è previsto dall’articolo 190 del decreto legislativo 152 del 2006 e modifiche e integrazioni successive. Nello specifico, ecco quali sono gli articoli che regolano l’obbligo della tenuta registro rifiuti:
- L’art. 188-bis stabilisce il controllo sulla tracciabilità dei rifiuti e successive modificazioni
- L’art. 190 prevede l’introduzione del registro di carico e scarico e successive modificazioni
- L’art. 258 stabilisce quando vengono violati gli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri e dei formulari e successive modificazioni
Chi è obbligato a tenere il registro rifiuti
Necessario per tenere la contabilità dei rifiuti, il registro di carico e scarico consente all’azienda di aver la gestione sotto controllo e di superare eventuali controlli preposti da parte delle autorità. I soggetti obbligati a tenere il registro rifiuti sono:
- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi ma anche di quelli non pericolosi che hanno un numero di dipendenti superiore a 10
- gli intermediari e i commercianti di rifiuti
- le aziende di trasporto, recupero e smaltimento rifiuti
Obbligo di tenuta del registro rifiuti: chi ne è responsabile?
La corretta gestione dei rifiuti rappresenta una sfida amministrativa per tutte le aziende produttive e non solo. Pochi sono fortunati abbastanza da poter semplicemente archiviare la documentazione senza ulteriori adempimenti. Infatti, tutte le altre imprese devono affrontare l’impegno costante di compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Esaminiamo più da vicino chi è tenuto ad adempiere a tale obbligo:
- Aziende operanti nel settore dei rifiuti: rientrano in questa categoria, ad esempio, i trasportatori professionali, gli impianti di recupero o smaltimento e gli intermediari;
- Soggetti che, nel corso della loro attività, producono rifiuti pericolosi;
- Coloro che generano rifiuti non pericolosi, purché derivino da processi industriali, artigianali o trattamenti delle acque.
La tenuta del registro non è legata alle dimensioni dell’azienda, al numero di dipendenti o alla quantità di rifiuti prodotti. Tuttavia, esistono alcune eccezioni che esentano alcune aziende da tale obbligo, ad esempio:
- Società di commercio e servizi, a condizione che non producano rifiuti pericolosi;
- Imprese edili e demolizioni, a condizione che non producano rifiuti pericolosi;
- Estetisti e parrucchieri, indipendentemente dal tipo di rifiuti prodotti.
Rispettare l’obbligo di tenere il registro rifiuti rappresenta un passo fondamentale per garantire una gestione adeguata e responsabile dei rifiuti prodotti, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e alla conformità normativa.
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Tenuta del Registro: Procedure e Modalità
Per garantire la conformità normativa, la tenuta del registro richiede l’adempimento rigoroso delle seguenti procedure e modalità operative. Inizialmente, il registro deve essere numerato e vidimato ufficialmente dalla Camera di Commercio della provincia in cui è situata l’azienda. La gestione di tali documenti deve essere svolta attentamente, seguendo le direttive previste per il registro IVA.
La registrazione delle operazioni di carico e scarico può avvenire sia mediante l’uso di software gestionali che in formato digitale, con la successiva stampa su fogli di carta A4, in conformità con gli allegati A e B al Decreto Ministeriale 148/1998, garantendo una regolare numerazione e vidimazione.
Per quanto riguarda le disposizioni relative alla conservazione, è essenziale fare riferimento al DPR 445/2000 e alle specifiche tecniche stabilite nella Deliberazione CNIPA n. 11/2004 (visualizza PDF) datata 19 febbraio 2004. Queste direttive consentono di eliminare il supporto cartaceo mediante la scansione, trasponendo i dati da carta a un altro supporto, o di memorizzare direttamente il file in base a condizioni specifiche.
È fondamentale annotare le operazioni di carico e scarico entro dieci giorni lavorativi dalla loro produzione o dall’avvio del processo di smaltimento o recupero dei rifiuti in oggetto. Le registrazioni, integrate con i moduli appropriati, devono essere conservate presso ciascun impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata.
Si tenga presente che ogni registro cartaceo è composto da 100 pagine, ciascuna delle quali suddivisa in 5 colonne. È cruciale notare che ogni annotazione di carico e scarico deve fare riferimento a un singolo Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e a un modulo specifico.
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Gestione informatica del registro rifiuti e stampa
E’ possibile tenere il registro di carico e scarico rifiuti mediante strumenti informatici, come previsto da Dlgs 152/06 e successive modificazioni. Grazie a software specifici i dati vengono memorizzati a computer e poi stampati su carta formato A4, che deve essere sempre numerata e vidimata come prevista dalla normativa.
Per quanto riguarda la stampa, l’articolo 12-octies della Legge 58/2019 di conversione del Decreto Crescita, che modifica l’articolo 7, comma 4-quater del DL n. 357/1994, ha esteso a tutti i registri contabili tenuti con strumenti informatici la possibilità di effettuare la stampa cartacea solo in caso di verifica e dietro richiesta specifica da parte dell’ente di controllo.
Di conseguenza, è ritenuto regolare un registro contabile di carico e scarico rifiuti in formato elettronico anche se manca la stampa cartacea, a patto che in caso di controllo sia: condizione però che in caso di accesso, ispezione o verifica:
- Aggiornato su supporti elettronici
- Stampato su richiesta degli enti di controllo ed in loro presenza
Le aziende che hanno l’obbligo di tenere il registro rifiuti devono quindi prestare attenzione a compilare correttamente questo strumento e ad aggiornarlo regolarmente, al fine di evitare sanzioni. che si nel caso di rifiuti pericolosi sono ancora più pesanti.
Come compilare il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti
Compilare il registro di carico e scarico rifiuti è molto importante perche commettendo degli errori potremmo incorrere in pesanti sanzioni è quindi sempre consigliabile farsi seguire da un professionista. Se invece si è decisi di compilarlo in autonomia è fondamentale seguire attentamente i seguenti passaggi per compilare correttamente il registro di carico e scarico rifiuti e garantire la conformità normativa .
NB: Guida aggiornata a Febbraio 2023. Si consiglia di verificare sempre la normativa attuale per compilare correttamente il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti.
Vidimazione del registro:
Prima di iniziare la compilazione del Registro di Carico e Scarico, è necessario vidimare il registro presso la CCIAA competente per territorio. Per ogni registro (di 100 pagine), è richiesta l’applicazione di una marca da bollo del valore di € 25,00.
Conservazione del registro:
I registri devono essere conservati presso il luogo di produzione e/o gestione dei rifiuti. È importante seguire le procedure e le modalità di conservazione analoghe a quelle del registro IVA per garantire la corretta archiviazione dei dati.
Tempi di compilazione:
La compilazione dei movimenti di carico e scarico deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto o all’avvio dello smaltimento/recupero degli stessi. È fondamentale rispettare questo termine per mantenere una traccia tempestiva e accurata dei movimenti di rifiuti. Inoltre, i movimenti di carico e scarico devono essere integrati con i formulari di trasporto dei rifiuti per una documentazione completa.
Registro Modello “A” per produttori:
Il registro Modello “A” è specifico per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione di rifiuti. È importante seguire la struttura delle pagine del registro per una corretta compilazione.
4.1. Prima colonna del registro:
Nella prima colonna del registro di Carico e Scarico, barrare la casella corrispondente all’operazione di carico o scarico in oggetto. Successivamente, inserire la data dell’operazione di carico o scarico nella colonna “Del”. In caso di operazioni di scarico, è necessario inserire anche la data di inizio trasporto. Ogni movimento di carico o scarico deve avere un numero progressivo (colonna “N”), e se si utilizzano più registri durante l’anno, il numero del nuovo registro deve essere successivo all’ultimo numero del registro precedente. Nel caso di operazioni di scarico, è importante riportare il numero del registro riferito all’operazione di carico dello stesso rifiuto.
4.2. Seconda colonna del registro:
Nella seconda colonna del registro, riportare il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) del rifiuto oggetto del carico o scarico. Assicurarsi di fornire una descrizione accurata del rifiuto, includendo dettagli sull’aspetto esteriore per consentirne un’identificazione corretta. Inoltre, indicare lo stato fisico del rifiuto selezionando tra le opzioni disponibili: 1. Solido pulverulento, 2. Solido non pulverulento, 3. Fangoso palabile, 4. Liquido. Nel caso dei rifiuti pericolosi, è necessario indicare anche la Classe di pericolosità (HP) corrispondente.
4.3. Terza colonna del registro:
Nella terza colonna del registro, riportare la quantità del rifiuto prodotto o smaltito. Indicare la quantità in kg o litri, a seconda del caso, utilizzando unità di misura adeguate.
4.4. Quarta colonna del registro:
La quarta colonna del registro è riservata per l’indicazione del luogo di produzione e l’attività di provenienza del rifiuto. Queste informazioni devono essere riportate solo dai soggetti che effettuano l’attività di manutenzione delle infrastrutture. Nel caso in cui le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto che svolge un’attività di intermediazione, è necessario riportare i dati societari e il numero di iscrizione (autorizzazione) alla categoria 8.
4.5. Quinta colonna del registro:
Nella quinta colonna del registro, denominata “Annotazioni”, è possibile riportare informazioni aggiuntive che si ritengono utili. Ad esempio, nel caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, è consigliabile annotare il numero della Scheda SISTRI per una tracciabilità più accurata.
Seguendo attentamente questi passaggi, sarai in grado di compilare correttamente il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti. Ricorda di mantenere una documentazione precisa e aggiornata dei movimenti di rifiuti, contribuendo così alla gestione responsabile e sicura dell’ambiente.
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Gli errori più comuni da evitare nel registro di carico e scarico dei rifiuti
La corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti è fondamentale per una gestione adeguata e conforme alla normativa. Tuttavia, ci sono degli errori comuni che spesso vengono commessi. Ecco alcuni esempi di questi errori da tenere presente:
Separare il carico e lo scarico: È importante registrare il carico e lo scarico come due eventi distinti, poiché rappresentano fasi diverse del ciclo di vita dei rifiuti, ovvero la produzione e l’avvio al trattamento. Non confondere i due momenti nel registro.
Tempistiche di registrazione: Un errore frequente è registrare un solo carico e scarico nello stesso giorno. Se la produzione di rifiuti è continua, questa modalità non è corretta. È necessario registrare ogni carico e scarico al momento in cui avvengono, mantenendo una cronologia corretta.
Ordine cronologico e numerazione: Le registrazioni devono essere effettuate in ordine cronologico e numerate in modo progressivo, ripartendo da uno ogni anno. Questo aiuta a mantenere il registro organizzato e facile da consultare.
Compilazione completa: Evitare di lasciare il campo del peso in bianco o compilato a matita a causa dell’incertezza nella stima. Ogni registrazione deve essere completa nel momento in cui viene effettuata, compresi tutti i campi richiesti.
Utilizzo corretto dei campi: Ogni dato nel registro ha il suo spazio specifico e non è necessario compilare tutti i campi in ogni registrazione. Ad esempio, il campo “luogo di produzione” non è utilizzato per indicare l’unità locale, e nel campo “intermediario” vanno inseriti solo i dati dell’intermediario, se presente, senza quelli del trasportatore o dell’impianto di destinazione.
Evitare errori di distrazione: Prestare attenzione a dettagli come la mancanza di una data, un numero di formulario incompleto o una descrizione imprecisa del rifiuto. Ogni errore in questa fase può comportare sanzioni.
Evitare questi errori comuni nel registro di carico e scarico dei rifiuti è essenziale per garantire una gestione corretta e conforme alle norme, evitando conseguenze indesiderate.
Sanzioni per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti
La corretta gestione del registro di carico e scarico dei rifiuti è fondamentale per evitare sanzioni amministrative. Ecco un elenco puntato che spiega le diverse sanzioni previste nel caso di omissione o tenuta incompleta del registro
Rifiuti non pericolosi:
- Omissione o tenuta incompleta del registro: Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.
- Riduzione della sanzione per imprese con meno di 15 dipendenti: L’importo può essere ridotto da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00.
Rifiuti pericolosi:
- Omissione o tenuta incompleta del registro: Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500,00 a Euro 93.000,00.
- Sospensione della carica e sanzione accessoria: Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
- Riduzione della sanzione per imprese con meno di 15 dipendenti: L’importo può essere ridotto da Euro 2.070,00 a Euro 12.400,00.
È importante rispettare scrupolosamente le normative relative alla corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti al fine di evitare l’applicazione di queste sanzioni.